Dal 7 Marzo 2001 è in vigore il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, pubblicato sul supplemento ordinario n.30/L alla Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 Febbraio 2001.
Il D.P.R. n. 445 riprende tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e documento informatico, contenute rispettivamente nel d.lgs. 28 Dicembre 2000, n. 443 e nel D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 444, pubblicati nella stessa Gazzetta Ufficiale.
La nuova disciplina, completa e sviluppa le semplificazioni già introdotte dalle leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
Guida all'Autocertificazione
L' autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto. Dall'entrata in vigore del T.U. n. 445/2000 le amministrazioni e gli uffici pubblici non possono più richiedere certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare l'autocertificazione: una richiesta in tal senso costituisce violazione dei diritti d'ufficio, con possibili azioni giudiziarie penali.
AUTOCERTIFICAZIONE
L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, vale a dire tutte le amministrazioni dello Stato ( compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie ), le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili con le imprese che hanno in concessione servizi di pubblica utilità e di pubblica necessità ( ENEL, RAI, Poste, TELECOM, Ferrovie dello Stato … ).
I tribunali non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione.
Si può presentare l'autocertificazione anche ai privati ( ad esempio banche ed assicurazioni ), se questi decidono di accettarla. Infatti per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (Art. 46)
Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
- data e il luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
- Iscrizione in albi, in elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento o di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi cntriobutivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
- possesso e numero di codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivioc dell’anagarfe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- Qualità di pensionato e categoria di pensione;
- Qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.